Berlusconi e le escort, i legali di Tarantini: "Prostitute volontarie, nessun reato". Nel mirino la legge Merlin

Berlusconi e le escort, i legali di Tarantini: "Prostitute volontarie, nessun reato". Nel mirino la legge Merlin
Le escort portate da Gianpaolo Tarantini nelle residente di Silvio Berlusconi erano tutte ragazze maggiorenni che si sono prostituite volontariamente e senza condizionamenti. Chi le ha aiutate nella loro libera attività imprenditoriale non può essere condannato per reclutamento e favoreggiamento della prostituzione. È, in sintesi, quanto sostenuto dai difensori di Tarantini, l'avvocato Nicola Quaranta, e di Massimiliano Verdoscia, Ascanio Amenduni e Nino Ghiro, nel processo di appello denominato 'escort'.

Preliminarmente alla discussione nel merito delle condotte contestate, i legali hanno sottoposto ai giudici della Corte una eccezione sulla legittimità costituzionale di una parte della legge Merlin. Quella delle escort è una «figura sociale completamente diversa dalla prostituzione da strada», nella quale le «donne sono spogliate dalla loro dignità e libertà», mentre la «prostituzione volontaria è un crimine senza vittime», ha detto l'avvocato Quaranta.

Nel caso delle donne portate a casa di Silvio Berlusconi, gli stessi giudici del primo grado, non riconoscendo risarcimenti alle parti civili, «ammettevano - ha ricordato il difensore - che le escort in questione non hanno subito alcun danno, anzi, oltre la remunerazione esse hanno tratto vantaggio dalle occasioni loro offerte da Tarantini avendo avuto la possibilità ambitissima di entrare in contatto con il potente e facoltoso imprenditore e presidente del Consiglio italiano».

Nei quasi sessant'anni trascorsi dall'approvazione della Legge Merlin (1958), c'è stato un «graduale passaggio in giurisprudenza dell'oggetto della tutela, dalla moralità pubblica alla libertà nell'esercizio del meretricio. Certamente in un Paese cattolico come il nostro - ha continuato Quaranta - la prostituzione è un peso morale, chi va con le escort non lo dice, non lo vuole far sapere perché è disdicevole» ma «lo Stato non punisce chi si comporta in maniera immorale».

Per il legale, quindi, «punire chi aiuta, implementa, favorisce l'esercizio della libertà sessuale altrui è costituzionalmente illegittimo poiché lesivo e limitativo della libertà di esercitare liberamente e in forma imprenditoriale un proprio diritto inviolabile». «In base all'attuale ordinamento penale la prostituta, se è libera di esercitare la propria attività lavorativa autonoma retribuita, lo è in modo discriminato: - ha detto poi l'avvocato Amenduni - non può avvalersi di chi la ingaggi, la segnali o la pubblicizzi, perché facendolo lo rende perseguibile penalmente.
In tal modo l'ordinamento le vuole sole e le lascia sole».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2017, 15:38
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