«Legittime benedizioni delle scuole se non incidono sulle lezioni»: il Consiglio di stato boccia il Tar

«Legittime benedizioni delle scuole se non incidono sulle lezioni»: il Consiglio di stato boccia il Tar
Purché siano al di fuori dalle lezioni e facoltative, le benedizioni a scuola sono legittime. Il Consiglio di Stato ribalta la decisione del Tar Emilia-Romagna che aveva annullato la delibera con cui il consiglio di un istituto scolastico di Bologna (l'Istituto comprensivo 20 che comprende le primarie Fortuzzi, Carducci e le medie Rolandino), presieduto da Giovanni Prodi, nipote dell'ex premier, le aveva autorizzate, nel marzo 2015. Il Consiglio di Stato accoglie così il ricorso del ministero dell'Istruzione contro la sentenza del Tar.

Il ricorso era stato presentato da alcuni docenti e genitori dell'istituto comprensivo 20 di Bologna e dal comitato "Scuola e costituzione" dopo che i parroci della zona avevano chiesto di poter benedire per Pasqua la scuola. Un anno fa, il Tar dell'Emilia-Romagna aveva accolto la loro istanza sentenziando che la scuola «non poteva essere coinvolta nella celebrazione di riti religiosi» che sono «attinenti unicamente alla sfera individuale di ciascuno». Ora, però, la sesta sezione del Consiglio di Stato (presieduto da Sergio Santoro) stabilisce che le benedizioni non incidono «in alcun modo sullo svolgimento della didattica e della vita scolastica in generale» e questo «non diversamente» da altre attività «parascolastiche».

Secondo i giudici il rito delle benedizioni pasquali «ha senso in quanto celebrato in un luogo determinato, mentre non avrebbe senso (o, comunque, non lo stesso) se celebrato altrove e ciò spiega il motivo per cui possa chiedersi che esso si svolga nelle scuole, alla presenza di chi vi acconsente e fuori dall'orario scolastico, senza che ciò possa minimamente ledere, neppure indirettamente, il pensiero o il sentimento, religioso o no, di chiunque altro che, pur appartenente alla medesima comunità, non condivida quel medesimo pensiero e che dunque, non partecipando all'evento, non possa in alcun senso sentirsi leso da esso».

Secondo il Consiglio di Stato «non può logicamente attribuirsi al rito delle benedizioni pasquali un trattamento deteriore rispetto ad altre diverse attività 'parascolastichè non aventi alcun nesso con la religione» e ricorda che la Costituzione, nell'articolo 20, pone «un divieto di trattamento deteriore, sotto ogni aspetto, delle manifestazioni religiose in quanto tali».
Inoltre «per un elementare principio di non discriminazione, non può attribuirsi alla natura religiosa di un'attività, una valenza negativa tale da renderla vietata o intollerabile unicamente perché espressione di una fede religiosa, mentre, se non avesse tale carattere, sarebbe ritenuta ammissibile e legittima» spiegano i giudici.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2017, 19:51
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