Vaccini, la Consulta: "L'obbligo non è irragionevole"

Vaccini, la Consulta: "L'obbligo non è irragionevole"
Le motivazioni. Non è «irragionevole», nell'attuale contesto e allo stato «delle condizioni epidemiologiche e delle conoscenze scientifiche», l'intervento del legislatore che «ha ritenuto di dover rafforzare la cogenza degli strumenti della profilassi vaccinale». Ma «nulla esclude che, mutate le condizioni, la scelta possa essere rivalutata e riconsiderata». Lo scrive la Consulta nelle motivazioni con cui il 21 novembre ha bocciato le questioni prospettate nei ricorsi della Regione Veneto sull'obbligo di vaccinazione per l'iscrizione a scuola.

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Secondo la Consulta, «la scelta del legislatore statale - si legge nella sentenza, depositata oggi, relativa ai ricorsi presentati dalla Regione Veneto e da alcune associazioni sulla obbligatorietà dei vaccini - non può essere censurata sul piano della ragionevolezza per aver indebitamente e sproporzionatamente sacrificato la libera autodeterminazione individuale in vista della tutela degli altri beni costituzionali coinvolti». Il legislatore, infatti, sottolinea la Corte, «intervenendo in una situazione in cui lo strumento della persuasione appariva carente sul piano della efficacia, ha reso obbligatorie dieci vaccinazioni: meglio, ha riconfermato e rafforzato l'obbligo, mai formalmente abrogato, per le quattro vaccinazioni già previste dalle leggi dello Stato, e l'ha introdotto per altre sei vaccinazioni che già erano tutte offerte alla popolazione come 'raccomandate'».

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«Indubbiamente», sottolinea la Consulta, «il vincolo giuridico si è fatto più stringente: ciò che in precedenza era raccomandato, oggi è divenuto obbligatorio». Ma «nel valutare l'intensità di tale cambiamento», occorre «tenere presenti due ordini di considerazioni».

Il primo è che nella «pratica medico-sanitaria la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici», perché «in ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo», tanto che, «anche nel regime previgente, le vaccinazioni non giuridicamente obbligatorie erano comunque proposte con l'autorevolezza propria del consiglio medico».

Il secondo, «è che nel nuovo assetto normativo, basato sull'obbligatorietà (giuridica), il legislatore in sede di conversione ha ritenuto di dover preservare un adeguato spazio per un rapporto con i cittadini basato sull'informazione, sul confronto e sulla persuasione». In particolare, in caso di mancata osservanza dell'obbligo, la legge «prevede un procedimento volto in primo luogo a fornire ai genitori ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e a sollecitarne l'effettuazione».

E a tale scopo il legislatore «ha inserito un apposito colloquio tra le autorità sanitarie e i genitori, istituendo un momento di incontro personale, strumento particolarmente favorevole alla comprensione reciproca, alla persuasione e all'adesione consapevole. Solo al termine di tale procedimento, e previa concessione di un adeguato termine, potranno essere inflitte le sanzioni amministrative previste, peraltro assai mitigate in seguito agli emendamenti introdotti in sede di conversione» della legge.
Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Gennaio 2018, 19:31
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