Guidare scalzi o con le infradito? Si può, ma si rischia con l'assicurazione
Questo potrebbe avvenire soprattutto se le Forze dell'Ordine nel loro verbale dovessero indicare proprio l'assenza delle calzature o la loro inadeguatezza come una delle cause che hanno portato al sinistro. Il piede infatti, magari sporco di sabbia, potrebbe scivolare dal pedale del freno, oppure le ciabatte potrebbero sfilarsi e incastrarsi sotto i pedali, rendendone difficoltoso l'utilizzo. D'estate si parla principalmente di sandali ma in generale le stesse considerazioni valgono anche per altri tipi di scarpe, come le zeppe e le tacco 12.
La Compagnia, dopo aver pagato i danni causati, potrebbe infatti chiedere all'automobilista la cosiddetta rivalsa per non aver rispettato il Codice della Strada, a meno che nel contratto RCA non si sia firmata la clausola di rinuncia alla rivalsa per infrazioni al Codice. Gli articoli 140 e 141 del CdS prevedono infatti che venga tenuto un comportamento tale «che in ogni caso sia salvaguardata la sicurezza stradale» e che il conducente debba «essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile». E in ciabatte, con le infradito ma anche con le scarpe tacco 12 questa reattività potrebbe non sempre essere possibile.
Per una leggerezza si rischia, così, di dover rifondere di tasca propria i danni per la carrozzeria e per il meccanico delle controparti coinvolte o, peggio, le spese mediche e per i danni permanenti. E se all'automobilista fosse attribuita proprio per le ciabatte la piena colpa dell'incidente e la prognosi cagionata a terzi fosse superiore ai 30 giorni, allora si verificherebbero gli estremi per far scattare anche le previsioni penali sulle lesioni gravi, contenute nella legge sull'omicidio stradale.
Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2017, 18:32
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