Buoni pasto, nuove regole: per la spesa tetto massimo di otto

Buoni pasto, nuove regole: per la spesa tetto massimo di otto ticket
Possibilità di impiego ad ampio raggio, non solo negli esercizi tradizionali ma anche in agriturismi, banchetti dei mercati o gestiti direttamente da contadini. E limite di utilizzo simultaneo fissato a otto ticket per volta. Sono queste le principali novità di un decreto del ministero dello Sviluppo economico appena pubblicato in Gazzetta ufficiale che regolamenta l'uso dei buoni pasto, sia nel formato cartaceo che in quello elettronico. Si tratta come è noto del servizio sostitutivo della mensa, riconosciuto ai dipendenti dai datori di lavoro che non hanno la possibilità di erogare direttamente i pasti presso la propria sede.

L'ESENZIONE FISCALE
I buoni pasto non equivalgono a denaro contante e per questo possono essere utilizzati solo presso gli esercizi convenzionati. Fino alla somma di 7 euro (la soglia era più bassa fino a poco tempo fa) i ticket sono esenti da Irpef e quindi rappresentano un'erogazione netta al dipendente; l'importo effettivo varia e dipende dagli accordi raggiunti tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori. La regolamentazione affidata al ministero dello Sviluppo economico è una conseguenza delle norme che disciplinano gli appalti. Ora il decreto, che per la verità porta la data del 7 giugno, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta ufficiale e sarà in vigore dal prossimo 9 settembre. Vediamo quindi le principali novità.

Si parte dalla definizione esatta degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo della mensa (naturalmente se i titolari lo richiedono). Si tratta naturalmente di quelli abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande, come bar e ristoranti, e dei negozi di alimentari oppure degli stessi supermercati, ovviamente limitatamente alla vendita di prodotti alimentari. Nel testo si dice che gli esercizi possono essere «sia in sede fissa che su area pubblica» il che include banchi di mercato e venditori ambulanti. Ci sono poi le rivendite presso la sede di produzione o quelle comunque gestite dai contadini che propongono i propri prodotti. Vengono poi nominati esplicitamente gli agriturismi e gli ittiturismi (che danno pasti a base di pesce). Infine rientrano anche le rivendite presso i luoghi di produzione industriale degli alimenti. In tutti questi casi devono naturalmente essere rispettati i requisiti igienico-sanitari.

LA TRACCIABILITÀ
Per quanto riguarda le modalità di utilizzo, i buoni pasto non sono cedibili e devono essere utilizzati esclusivamente dai lavoratori, anche nel caso in cui l'orario non preveda una pausa pranzo. Possono essere utilizzati per l'intero valore facciale, il che vuol dire che non danno diritto a resto. Infine - e questa è un'informazione importante - possono essere cumulati ma solo nel limite massimo di otto. Questo significa che sarà possibile, secondo una pratica assai diffusa, utilizzarli di fatto per fare la spesa anche presso supermercati. si sottintende che gli alimentari e le bevande acquistate siano poi utilizzate come provvista per la preparazione degli effettivi pasti di lavoro.
La possibilità di questo utilizzo allargato dei ticket era stata un po' messa in discussione dalla diffusione di quelli elettronici: siccome questi ultimi sono tracciabili, alcuni dipendenti temevano che venisse contestato l'utilizzo simultaneo per fare la spesa, magari nel fine settimana. Ora il decreto precisa che questo si può fare, appunto con il limite di otto: supermercati e negozi su questo punto si regolavano in ordine sparso.
Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Agosto 2017, 09:28
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