Ddl concorrenza, stop alle maxi-bollette di luce e gas: ecco cosa cambia
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha già avviato procedimenti istruttori nei confronti di alcune società per accertare eventuali violazioni del 'codice del consumo' per: fatturazione basata su consumi presunti; mancata considerazione delle autoletture; la fatturazione a conguaglio di importi significativi, anche a seguito di conguagli pluriennali; la mancata registrazione dei pagamenti effettuati, con conseguente messa in mora dei clienti fino talvolta al distacco, nonché il mancato rimborso dei crediti maturati dai consumatori.
La proposta di legge, composta da due soli articoli, al comma 1 definisce come pratica commerciale contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà l'emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, nell'ambito dei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico. Inoltre si stabilisce che l'inseri- mento nella fattura dell'intimazione di pagamento immediato della somma a conguaglio costituisce pratica commerciale aggressiva, in quanto la minaccia di distacco può esercitare un indebito condizionamento sulla volontà dell'utente, alterandone la libera capacità di valutazione.
E, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, i consumatori hanno diritto alla sospensione del pagamento, in pendenza di accertamenti da parte della competente autorità di regolazione, fino a che non sia verificata la conformità del comportamento degli operatori a quanto previsto dal codice del consumo. Qualora le autorità competenti accertino comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi, gli utenti lesi da tali comportamenti non siano obbligati al pagamento delle fatture conseguentemente emesse. In ogni caso, gli utenti non sono obbligati al pagamento delle fatture emesse sulla base di consumi stimati per periodi relativamente ai quali essi abbiano tempestivamente comunicato gli effettivi consumi ovvero quando per le rispettive utenze siano operanti sistemi di telelettura.
Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Agosto 2017, 12:12
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