Pensioni. Ape Sociale, in pensione anticipata da giugno: uscita a 63 anni, decurtazione assegno al 18%

Pensioni. Ape Sociale, in pensione anticipata da giugno: uscita a 63 anni, decurtazione assegno al 18%
L'APE è un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. L'accordo per usufruire dell'anticipo pensionistico parte dal primo giugno e consente di andare in pensione a partire dai 63 anni. Al momento, dopo la firma dell'accordo tra Abi e Ania, manca solo la circolare applicativa dell'Inps che consentirà agli interessati, a partire dai primi di marzo di inoltrare la domanda. 
 
Può essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali. Il prestito ottenuto viene restituito in 260 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta che viene effettuata dall’INPS all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico, inclusa la tredicesima. La restituzione del prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione e si completa dopo 20 anni dal pensionamento. La decurtazione dell'assegno finale parte da una base del 5% e può arrivare fino al 18%. 

Completata la restituzione la pensione sarà corrisposta per intero, senza ulteriori riduzioni per l’APE. È comunque prevista la possibilità di estinzione anticipata del prestito, secondo criteri che saranno fissati da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. In caso di decesso dell’interessato prima dell’intera restituzione del debito l’assicurazione versa alla banca il debito residuo. L’eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni.

Erogato per un periodo minimo di sei mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Il prestito decorre entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto. Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Alle somme erogate a titolo di APE si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro.

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza è riconosciuto un credito di imposta annua nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

Per ottenere l’APE l'interessato, o gli intermediari autorizzati, devono presentare all'INPS domanda di certificazione del diritto e domanda di pensione di vecchiaia, da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. Il servizio online per l'inoltro della domanda verrà rilasciato a seguito del decreto attuativo.

La domanda di APE e quella di pensione non sono revocabili, salvo il diritto di recesso da esercitarsi nei termini previsti dalla legge in materia creditizia e bancaria e dal codice del consumo. Nella domanda il richiedente indica sia il finanziatore cui richiedere il prestito sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.

Successivamente l’INPS verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all’APE e comunica al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile. In caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto è reso disponibile online al richiedente decorrono i termini di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso. In caso di recesso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti.

La norma prevede una possibilità di intervento del datore di lavoro del settore privato, degli enti bilaterali o dei Fondi di solidarietà, con il consenso del lavoratore, per ridurre la percentuale di incidenza della rata di ammortamento sulla futura pensione.
 
Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Gennaio 2018, 17:14
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