DITELO AL NOTAIO: LEGGI QUI LE NUOVE RISPOSTE

DITELO AL NOTAIO: LEGGI QUI LE NUOVE RISPOSTE
Gentili lettori, vista la grande quantit di quesiti inviati alla rubrica “Ditelo al notaio”, vi segnaliamo che i notai potranno rispondere solo alle questioni di interesse generale formulate in un testo che non superi le 800 battute in modo da consentire a tutti, tramite la lettura della rubrica, di trovare un primo orientamento ai propri dubbi.



Per approfondire specifiche questioni personali vi suggeriamo di rivolgervi direttamente agli sportelli di consulenza gratuita - a cura dei consigli notarili locali – attivi in quasi tutti i comuni italiani. Per informazioni e indirizzi:



http://www.notariato.it/it/notariato/chi-siamo/consiglio-nazionale-notariato/sportelli-cittadino.html



QUESITO Mia madre ha donato solo attraverso un assegno circolare la somma di 75.000€ a mia sorella circa 5 anni fa, l'anno scorso le ha donato sempre solo con bonifico quindi senza alcun atto altri 40.000€. La mia domanda è questa, quando la mamma verrà a mancare appurato che le somme "regalate" eccedono sicuramente la quota di legittima, può pretendere qualcos'altro o posso ritenermi "unica erede" visto che a me non ha dato niente? Devo tenere copia degli assegni e del bonifico? Se così non fosse e mia madre comprasse una casa intestandola a me e usufruttuaria lei un domani mia sorella avrebbe qualche diritto?



RISPOSTA Le somme donate in vita vanno imputate nel computo della quota di legittima spettante a ciascun erede. Il problema, in caso di disaccordo, è la prova. La copia degli assegni e dei bonifici è senz'altro utile. L'eventuale intestazione alla lettrice della nuda proprietà di un alloggio pagato dalla mamma può bilanciare le donazioni di denaro alla sorella; anche in questo caso si dovrà predisporre la prova, facendo risultare la donazione nel contesto dell'atto di acquisto. Comunque sarebbe bene che la mamma, con la consulenza di notaio, redigesse un testamento, con il quale suddivide il proprio patrimonio fra le figlie, tenendo conto di quanto ad esse donato in vita.



QUESITO Mi è stato detto che un bene ereditato non può essere donato ad un solo figlio ma ripartito in parti uguali tra tutti i figli. Non ho trovato alcun riferimento in proposito e vorrei sapere se e quanto è vero quanto riferitomi.



RISPOSTA Le è stata data un'informazione non esatta, ma contenente una parte di verità. Un bene (non importa se di provenienza ereditaria o meno) può essere donato anche a un solo figlio, ma poiché la donazione si considera anticipo di successione, alla morte del genitore donante il figlio potrebbe dover conferire il bene, in tutto o in parte, nella massa ereditaria, nel caso in cui la donazione abbia leso la quota di legittima riservata agli altri eredi. Perciò l'eventuale donazione a uno solo dei figli ostacola pesantemente la possibilità di rivendere successivamente il bene o anche solo di concederlo in garanzia ipotecaria per ottenere un mutuo.



QUESITO Sono proprietaria insieme a mia mamma e mia sorella di una villetta composta da 2 appartamenti . La proprietà è divisa a quote: 50% mamma 25% io 25 % mia sorella . Dopo aver presentato regolare documentazione catastale una volta ultimato il II appartamento, il mio comune mi presenta una bella sorpresa : considerato che la proprietà non è divisa ad appartamento ma a quote , mi chiede il pagamento dell’imu per la seconda. Ripeto: la casa ha due appartamenti dove in uno abita mia mamma e nell’altro da poco ultimato abitiamo io e mia sorella. È corretto chiedere il pagamento dell’Imu di una seconda casa che nella realtà non possiedo? Nell'eventualità di dividere la casa in appartamenti e non in quote, in quali spese si incorre?



RISPOSTA Il problema è noto e il comune, formalmente, ha ragione: la mamma possiede come seconda casa la quota di metà dell'appartamento delle figlie e queste ultime sono nella stessa situazione rispetto all'appartamento della mamma. Per rimuovere questa situazione e non dover pagare l'Imu come seconda casa occorre un atto di notarile di divisione, che assegni un appartamento in proprietà esclusiva alla mamma e l'altro alle figlie.



QUESITO Vorrei cortesemente sapere quanto segue: io e mio marito quindici anni fa abbiamo comprato la nostra prima casa intestando la nuda proprietà al nostro unico figlio, facendo risultare che mio figlio acquistava la nuda proprietà con i soldi (circa trenta milioni di lire) ricevuti in donazione dal nonno materno (mio padre), e noi genitori usufruttuari. Oggi il figlio ha 24 anni e io e mio marito abbiamo intenzione di vendere la casa per comprarne un'altra in diversa città intestandola solo a noi genitori. Nostro figlio è d'accordo. Il figlio può rinunciare alla nuda proprietà? Quali passi seguire senza spendere troppo?



RISPOSTA Non dovrete spendere nulla, perché non è necessario che il figlio vi trasferisca la nuda proprietà. La casa sarà venduta da tutti tre, ciascuno per i propri diritti: la nuda proprietà dal figlio e l'usufrutto dai genitori. In questo modo l'acquirente conseguirà la piena proprietà.



QUESITO Nel gennaio 2004 ho venduto un immobile di mia proprietà ripartendo il ricavato, in parti uguali, tra le mie due figlie che, a loro volta, hanno acquistato due immobili immediatamente. Una di loro ha effettuato l'acquisto unitamente al coniuge con cui era in regime di comunione dei beni: oltre ai movimenti bancari non vi è altro documento tra me e loro. Attualmente mia figlia intende separarsi e vorrei tutelare i miei interessi, nei confronti di entrambi i coniugi, avendo contribuito con l'importo datole, all'acquisto dei 2/3 della casa



RISPOSTA L'acquisto in regime di comunione legale, anche se effettuato con denaro di uno solo dei coniugi, si estende all'altro. La figlia esporrà al giudice, in sede di separazione, la circostanza di aver contribuito per una quota prevalente all'acquisto della casa e i coniugi, eventualmente con l'assistenza di avvocati, dovranno cercare di convenire delle condizioni di separazione che tengano conto di questo fatto.





Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Settembre 2014, 22:50
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